Mag 5, 2017 - messaggi    Commenti disabilitati su … non è che chi decide di abortire sia un mostro…

… non è che chi decide di abortire sia un mostro…

… non è che chi decide di abortire sia un mostro…
e non è che chi tiene un figlia sia lodevole di un monumento…
ci sono troppi casi..troppe situazioni…
io posso essere contraria all’aborto…ma non per questo credo che chi lo faccia sia un mostro….
io posso decidere di non portare avanti una gravidanza con un bambino malato…ma non per questo sono un mostro…
non sono un mostro le donne che interrompono una gravidanza…è una loro scelta…
molto volte dietro a quel gesto c’è molto ma molto di più di quello che noi possiamo immaginare…
tu puoi non condividere le scelte degli altri…ma devi rispettarle …
perchè tu non decidi cosa è giusto o sbagliato…
perchè tu non conoscerai mai la situazione mai perchè non ci sei dentro….
perchè tu non hai nessun diritto di farlo….
perchè tu non farai i conti con le conseguenze di quella scelta…qualsiasi essa sia…
questo non è egoismo…
è presunzione pensare di sapere tutto….di sapere più degli altri…che chissà come mai sbagliano sempre…
mi chiedo come si fa a sentirsi migliori di altri…
non ci riesco proprio…
non riesco a sentirmi migliore degli altri perchè so che ogni giorno sono peggiore di altri….
Apr 20, 2017 - messaggi    Commenti disabilitati su Le catene di preghiera

Le catene di preghiera

La Chiesa non accetta che si strumentalizzi la preghiera, togliendole valore e importanza, per fini non santi.

In questo senso, le catene di preghiera sono censurabili, per due motivi:

  1. In primo luogo, garantiscono disgrazia a chi non le segue, o le interrompe a livello temporaneo o definitivo, oppure non le reinvia, e sostengono questa minaccia citando ovviamente falsi esempi e false testimonianze. Chi dice queste cose in nome di Dio è un falso profeta e pecca in modo grave. Nessuno può minacciare in nome di Dio.
  2. In secondo luogo, queste catene ingannano perché obbligano la gente a fare un cattivo uso della preghiera, fuorviandola o banalizzandola. È questo il vero obiettivo di questo tipo di catene di preghiera. E questo obiettivo si raggiunge con la presunta “esca” del beneficio personale se si partecipa; in questo senso le catene di preghiera sono superstizione.

Collegare disgrazia, condanna o premio a una catena di preghiera non è conforme agli insegnamenti della Chiesa; il premio e la condanna, inoltre, non derivano dalla partecipazione o meno a queste catene.

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Apr 13, 2017 - Senza categoria    Commenti disabilitati su Sapete che succede quando non si è più abituati a ricevere amore?

Sapete che succede quando non si è più abituati a ricevere amore?

 

 

“Sapete che succede quando non si è più abituati a ricevere amore? Succede che non ti fidi più, che preferisci stare solo. Succede che quando qualcuno ti dice “Ti voglio bene” rispondi con un sorriso e pensi “Come no”. Succede questo, non sei amato per molto tempo e, quando trovi qualcuno che ti ama davvero, muori di paura.”

Mar 31, 2017 - Senza categoria    Commenti disabilitati su come fare una denuncia

come fare una denuncia

Denuncia, querela, esposto

 

Denuncia

La denuncia da parte dei privati è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redige verbale, mentre nel secondo l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

Querela

La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l’informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all’estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L’Autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell’atto di querela. E’ sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l’attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente – anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria – presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d’ufficio – o atti sessuali con minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.).

Si può rinunciare al diritto di proporre querela.
La rinuncia può essere espressa (atto redatto in forma scritta) o tacita (compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi) ed implica la perdita del diritto di proporre querela (art. 339).
La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo in quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata può però provvedersi alla sua revoca. La revoca della querela prende il nome di remissione.

La remissione è, dunque, l’atto con cui la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela.
Per essere efficace (e produrre l’estinzione del reato – art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).

Istanza di procedimento

L’istanza di procedimento è la domanda, presentata al P.M. o alla P.G. o anche ad un agente consolare all’estero, con la quale la persona offesa di taluni delitti comuni (cioè non politici: art. 8 c. 3 c.p.) commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguiti d’ufficio: artt. 9 co. 2 e 10 co. 1 c.p.) chiede che si proceda nei confronti dell’autore del fatto.
L’istanza è irrevocabile e rappresenta una condizione di procedibilità: in sua assenza infatti per quel reato non potrebbe celebrarsi alcun processo.
L’istanza può essere presentata entro 3 mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato.

Esposto

L’esposto è l’atto col quale si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa.
Alla composizione bonaria della lite, l’Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l’Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d’ufficio, deve informare l’Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

Mar 24, 2017 - cibi    Commenti disabilitati su Come diminuire il giro vita in soli 3 giorni grazie alla termogenesi

Come diminuire il giro vita in soli 3 giorni grazie alla termogenesi

Termogenesi per diminuire il giro vita in soli 3 giorni!

Come funziona la termogenesi?

Il corpo umano da origine ad un processo metabolico quando introduciamo alcuni alimenti che accelerano il metabolismo. Questi alimenti fanno si che il metabolismo corporeo lavori più velocemente, per cui ci sia un consumo maggiore di calorie.

Alcuni di questi alimenti sono: zenzero, pepe rosso, caffeina…

Quando consumiamo questi alimenti il corpo consuma quindi maggiormente i grassi accumulati, per poter provvedere all’energia di cui necessita.

In parole povere il corpo grazie ad alcuni alimenti trasforma il grasso in energia. 

Vi proponiamo quindi una tisana che sfrutta appieno il principio della termogenesi.

Come funziona la termogenesi?

Il corpo umano da origine ad un processo metabolico quando introduciamo alcuni alimenti che accelerano il metabolismo. Questi alimenti fanno si che il metabolismo corporeo lavori più velocemente, per cui ci sia un consumo maggiore di calorie.

Alcuni di questi alimenti sono: zenzero, pepe rosso, caffeina…

Quando consumiamo questi alimenti il corpo consuma quindi maggiormente i grassi accumulati, per poter provvedere all’energia di cui necessita.

In parole povere il corpo grazie ad alcuni alimenti trasforma il grasso in energia. 

Vi proponiamo quindi una tisana che sfrutta appieno il principio della termogenesi.

Come diminuire il giro vita in soli 3 giorni grazie alla termogenesi

La risana va consumata tutti i giorni, mattina e sera. Bevetela ben calda e ricordate che comunque è bene associare al consumo di questa tisana una dieta ben bilanciata e sana.

Vedrete i primi risultati sul vostro giro vita in soli 3 giorni!

Ingredienti per la tisana per diminuire il giro vita:
1 l. di acqua
il succo di 1 limone
1/2 cucchiaino di peperoncino
½ cucchiaino di curcuma
½ cucchiaino di zenzero in polvere

Come preparare la tisana per diminuire il giro vita:
In un pentolino far bollire tutti gli ingredienti (tranne il limone) per almeno 2 minuti.

Lascia sobbollire a fuoco lento per almeno 2 minuti, quindi spegnere il fuoco e aggiungere il succo di limone.

Lasciar raffreddare leggermente prima di bere.

Ricordate di non aggiungere zucchero alla tisana.

La tisana va consumata tutti i giorni, mattina e sera. Bevetela ben calda e ricordate che comunque è bene associare al consumo di questa tisana una dieta ben bilanciata e sana.

 

Mar 17, 2017 - messaggi    Commenti disabilitati su TANTE SCUSE

TANTE SCUSE

Avete mai chiesto scusa?
Avete mai accettato le scuse altrui?
Per quanto mi riguarda le scuse fatte da persone che conosco solo online posso anche accettarle perché è facile fraintendere una parola scritta, invece faccio fatica a scusare sul serio chi conosco di persona, perché a mio parere un adulto deve essere responsabile di ciò che fa, ed essere scusato è come non dare valore al danno che ha creato, diverso è se il danno creato non è stato intenzionale.
Chiedere scusa per me è importante e indice di intelligenza, ma in realtà penso che nessuno possa essere davvero scusato perché nel caso si ripetesse verrebbe a galla anche quello per cui era già stato perdonato.
Perciò è più giusto dire ” Dimentico ma non perdono” oppure “Perdono ma non dimentico”?

Mar 3, 2017 - blog life    Commenti disabilitati su Vacanza rovinata? Ecco a chi rivolgersi!

Vacanza rovinata? Ecco a chi rivolgersi!

Come riprendersi dal danno da vacanza rovinata? Qui di seguito alcuni consigli per far valere il nostro diritto allo svago, una vacanza rovinata non può non essere rivendicata contro i colpevoli, ecco a chi rivolgersi se le cose non sono andate come dovrebbero.

Avete aspettato con tanto entusiasmo il fatidico momento delle vacanze ed ecco che , con le valige pronte ed il soggiorno dei vostri sogni ben che organizzato, tutto sembra andare storto ed invece di vivere il vostro sogno, vi sembra di iniziare un incubo. Aereo cancellato, posti non disponibili, prenotazione dell’hotel inesistente o addirittura hotel inesistente, chi più ne ha più ne metta…Questi sono solo alcuni dei fastidi che possono capitare, e in realtà capitano più di quanto potremmo pensare, ma è assolutamente nostro diritto e dovere segnalare il problema al tour operator, ovvero all’organizzatore del nostro viaggio, che dovrà assumere la propria responsabilità e risolvere il danno da vacanza rovinata.

Cosa fare durante il soggiorno

Ricordatevi che per ogni inconveniente, problema o seccatura direttamente relazionabile con una mala organizzazione del vostro viaggio, dovrete presentare delle prove affinché il tour operator sia costretto a risarcire il danno causato. Pertanto qualsiasi tipo di prova, foto, dichiarazioni, testimonianze, a dimostrazione di ciò che avete subito diviene un elemento importante nel processo di ricostruzione dei fatti, perché nella maggior parte dei casi nei quali i problemi non trovano soluzione in loco, sarà necessario provvedere alla redazione di un reclamo documentato e scritto entro dieci giorni lavorativi dal vostro rientro, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’organizzatore del vostro viaggio.

Cosa fare appena rientrati dalla vacanza rovinata

Innanzitutto avrete bisogno di quantificare il danno in termini monetari per predisporre correttamente la vostra richiesta di rimborso o di risarcimento, ricordate che è molto importante per il successo del vostro reclamo saper distinguere queste due categorie.

Il rimborso va calcolato in base ai servizi non goduti ed inseriti nel pacchetto che vi è stato venduto, ad esempio un tour esplorativo che al momento dell’acquisto era incluso ed invece in loco non lo era, e l’eventuale costo sostenuto per godere di tale servizio, per tornare all’esempio il pagamento da parte vostra del tour.

Il risarcimento riguarda invece il tentativo di monetizzare il danno subito a livello personale, ad esempio se avete prenotato due stanze in un albergo e vi viene assegnata solamente una ed è l’unica disponibile, ciò vi ha permesso un alloggio ma non secondo il comfort che avreste voluto e ciò ha pregiudicato l’andamento della vostra vacanza a livello psicologico. La quantificazione del risarcimento risulterà ovviamente più problematica, in quanto entrano in gioco criteri soggettivi, è bene quindi dettagliare le difficoltà incontrate a livello psicologico e della sua incidenza per l’intera vacanza, tenete presente che solitamente il calcolo si fa in percenuale sul costo dell’intera vacanza

Una volta effettuati i calcoli della somma di denaro che andrete a richiedere, con tutte le prove a dimostrazione di eventuali costi extra sostenuti e qualsiasi altro documento comprovante i problemi incontrati, predisponete una lettera nella quale spiegherete i motivi della vostra richiesta e speditela tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni lavorativi dalla data del vostro rientro sia all’agenzia viaggi, sia al tour operator. E’ bene effettuare il reclamo personalmente e diffidare da eventuali proposte da parte dell’agenzia di farvi da tramite.

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