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NON SE NE PUO’ PIU’ DELLA PUBBLICITA’ AL TELEFONO!

Il Garante: “Le aziende rispettino le regole per la pubblicità al telefono”

L’Autorità Garante per la privacy ribadisce i diritti degli utenti e minaccia sanzioni da 30.000 a 300.000 euro a chi cercherà di fare il furbo.

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Il decreto Milleproroghe, di recente convertito in legge, stabilisce che i numeri di telefono e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici sono utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009 da coloro che hanno creato tali banche dati precedentemente al 1 agosto 2005.

Per evitare che qualche azienda approfitti della confusione generata dal decreto, il Garante per la privacy ha precisato le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing con un provvedimento che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30.000 a 180.000 euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300.000 euro.

Le società dovranno innanzitutto provare il fatto che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno a ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato a essere nuovamente contattato.

L’utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha comunicato la propria volontà.

I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009.

Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.

Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno inoltre chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.

 

NON SE NE PUO’ PIU’ DELLA PUBBLICITA’ AL TELEFONO!ultima modifica: 2009-03-19T20:11:00+01:00da
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